L’ex coniuge intraprende una nuova convivenza: che succede all’assegno di divorzio?

26/04/2024

CHE SUCCEDE ALL’ ASSEGNO DI DIVORZIO PERCEPITO DALL’EX CONIUGE CHE INTRAPRENDE UNA NUOVA CONVIVENZA?

Che fine fa l’assegno di divorzio quando l’ex coniuge che lo percepisce inizia una nuova convivenza?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, in primo luogo, che una nuova convivenza non comporta la perdita automatica del diritto all’assegno.

Tuttavia, l’ex coniuge non può continuare a pretendere il mantenimento nella parte cosiddetta assistenziale, cioè quella parte dell’assegno che serve a soddisfare i bisogni primari di vita della persona (vitto, alloggio).

Mentre sicuramente l’ex coniuge continuerà ad avere diritto a quella parte dell’assegno di mantenimento che rappresenta la cosiddetta “compensazione” per tutto quanto è stato fatto per la famiglia e per l’altro coniuge durante gli anni di matrimonio, che verrà quantificata tenendo conto della durata del matrimonio.

Andrà sempre dimostrato il sacrificio compiuto dal coniuge economicamente più debole che ha rinunciato ad occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e la condivisione della scelta con l’altro coniuge, chiamato a versare il mantenimento.

Questo perché l’assegno di divorzio presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, dell’esistenza di uno squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.

La convineza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno.

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno.

Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: assistenziale e compensativa.
Nel caso in esame, viene meno la prima – perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente» – ma non la seconda.

Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.

Quindi, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno, infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione, ma non ne determina la perdita automatica ed integrale.

Riassumendo

In definitiva, la stabile convivenza di fatto fa venire meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno, ma non a quella compensativa, purché il coniuge che richiede l’assegno fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

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