L’assegno di divorzio a favore dell’ex coniuge si può revocare?

09/05/2024

La Corte di Cassazione ha cambiato le regole dell’assegno di divorzio che “si può revocare al coniuge che spende e spande e non lavora”.
In linea generale, l’assegno di divorzio ha una funzione di assistenza e di compensazione.
In pratica, viene concesso al coniuge che non ha disponibilità economiche che gli consentono di mantenersi (funzione di assistenza) e che ha rinunciato, in tutto o in parte, alle sue ambizioni personali e professionali per occuparsi della famiglia e dei figli, se ci sono (funzione di compensazione).

L’importo dell’assegno va quindi quantificato tenendo in considerazione:

1) le condizioni economiche e patrimoniali di ciascun coniuge;
2) il contributo dato dal coniuge che chiede il mantenimento alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dei coniugi.

Tuttavia, nel caso in cui il coniuge pretenda l’assegno di mantenimento pur potendo trovare un lavoro, quando l’età e le condizioni personali gli consentono di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, la situazione cambia.
Con l’ordinanza n.17805/2023la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che se il coniuge è di giovane età e non si adopera per intraprendere percorsi di orientamento al lavoro né si attiva per cercarci una occupazione, non ha diritto al mantenimento.

Infatti, secondo i giudici della Corte di Cassazione, la giovane età è rilevante ai fini della potenzialità lavorativa. Non solo.
Se il coniuge spende e spande e non si impegna a trovare un lavoro, vuol dire che non ha voglia di lavorare ma solo di spendere.
Il che per la Corte di Cassazione legittima e giustifica la revoca dell’assegno di divorzio alla moglie che spende per soddisfare esigenze tipo palestra, shopping, cene e pranzi con le amichee non bisogni primari (ordinanza 1482/2023).

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