Assegno divorzile e convivenza prematrimoniale
30/04/2024
Matrimonio e convivenza non sono la stessa cosa da un punto di vista giuridico; anche se da un punto di vista del legame affettivo, la coppia realizza un progetto di vita familiare.
Si può quindi dire che la convivenza è un modello “familiare non a struttura istituzionale”.
Partendo da questo concetto e dal fatto che la convivenza è un fenomeno socialmente diffuso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la convivenza prematrimoniale, protrattasi nel tempo, con divisione dei ruoli domestici e di una organizzazione familiare protrattasi anche nel matrimonio, deve essere considerata nella fase del divorzio e dell’eventuale richiesta dell’assegno divorzile da parte del coniuge economicamente più debole.
Questo perché dalla convivenza, intesa come progetto di vita in comune, derivano reciproche contribuzioni economiche; di conseguenza, poiché c’è una continuità tra la fase “di fatto”e quella “giuridica” del vincolo matrimoniale, il periodo della convivenza prematrimoniale va considerato ai fini della verifica del contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, tenendo conto delle scelte condivise dalla coppia anche durante la convivenza prematrimoniale, i sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che non abbia avuto la possibilità di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
Cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto “Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione…… va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.
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