Assegno di divorzio a favore dell’ex coniuge: quando viene riconosciuto e quando puo’ essere revocato
24/04/2024
In linea generale, l’assegno di divorzio ha una funzione di assistenza e di compensazione.
In pratica, l’assegno di divorzio viene concesso al coniuge che non ha disponibilità economiche che gli consentono di mantenersi (funzione di assistenza) e che ha rinunciato, in tutto o in parte, alle sue ambizioni personali e professionali per occuparsi della famiglia e dei figli, se ci sono (funzione di compensazione).
Spesso la moglie rinuncia a realizzare le proprie ambizioni personali e professionali per dedicarsi alla famiglia, per supportare il marito o semplicemente perché le condizioni economiche dei coniugi non consentono di avvalersi di un aiuto esterno (baby sitter) per accudire i figli piccoli.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno introdotto il principio per cui l’assegno di mantenimento ha funzione assistenziale e compensativa a favore del coniuge che chiede l’assegno, purché la decisione di non lavorare sia stata condivisa tra i coniugi.
Non può trattarsi di un rifiuto a lavorare ma di una scelta condivisa.
Cosa vuol dire “scelta condivisa”?
Per “scelta condivisa” non deve intendersi necessariamente una decisione “presa a tavolino” dai coniugi.
Per la Corte di Cassazione è sufficiente la prova di questa decisione anche attraverso le cosiddette “presunzioni”.
Se la moglie, ad esempio, non riesce a provare che la scelta di fare la casalinga e di dedicarsi ai figli sia stata concordata con l’ex marito, sarà sufficiente dimostrare il contributo personale dato in costanza di matrimonio, anche alla formazione del patrimonio familiare.
Il che potrebbe avvenire anche con il semplice fatto che l’ex coniuge non si è mai lamentato della situazione familiare.
Come si quantifica l’importo dell’assegno?
L’importo dell’assegno va quindi quantificato tenendo in considerazione:
1) le condizioni economiche e patrimoniali di ciascun coniuge;
2) il contributo dato dal coniuge che chiede il mantenimento alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dei coniugi.
Ma l’assegno divorzile è revocabile?
Secondo la Corte di Cassazione l’assegno “si può revocare al coniuge che spende e spande e non lavora”; ovvero, nel caso in cui il coniuge pretenda l’assegno di mantenimento pur potendo trovare un lavoro, quando l’età e le condizioni personali gli consentono di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Recentemente, infatti, conl’ordinanza n. 17805/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che se il coniuge è di giovane età e non si adopera per intraprendere percorsi di orientamento al lavoro, né si attiva per cercarci una occupazione, non ha diritto al mantenimento.
Infatti, secondo i giudici, la giovane età è rilevante ai fini della potenzialità lavorativa. Non solo. Se il coniuge spende espande e non si impegna a trovare un lavoro, vuol dire che non ha voglia di lavorare ma solo di spendere.
Il che per la Corte di Cassazione legittima e giustifica la revoca dell’assegno di divorzio alla moglie che spende per soddisfare esigenze tipo palestra, shopping, cene e pranzi con le amiche e non bisogni primari (ordinanza 1482/2023).
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